1. La Repubblica promuove e valorizza le associazioni e i circoli enogastronomici, con finalità di pubblica utilità sociale e di divulgazione di una corretta educazione alimentare, volti a promuovere ed a valorizzare le realtà naturalistiche e i prodotti enogastronomici tipici e propri del territorio su cui operano.
2. Le associazioni e i circoli enogastronomici sono esclusivamente i soggetti di natura pubblica o privata senza fini di lucro, riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3.
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, riconosce, ai fini della presente legge, le associazioni e i circoli enogastronomici in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico;
b) possesso di uno statuto da cui risulti certa la forma democratica dell'associazione o del circolo nonché il rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità ai quali devono conformarsi l'attività e la gestione del soggetto collettivo di cui si chiede il riconoscimento;
c) sede legale nel territorio nazionale.
1. La presente legge si applica alle associazioni ed ai circoli enogastronomici
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le associazioni e i circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi della presente legge svolgono, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e con soggetti privati, prevalentemente i seguenti compiti:
a) conservazione, promozione e valorizzazione dei prodotti del patrimonio enogastronomico del territorio su cui insistono ed operano, proteggendo e garantendo i prodotti tipici dell'area geografica di riferimento nonché la loro genuinità, per una piena tutela del consumatore realizzata anche grazie a una stretta integrazione fra territorio e prodotti destinati al consumo;
b) promozione e organizzazione di ogni iniziativa idonea a conservare e a valorizzare le culture locali presenti sul territorio, in vista di un equilibrato sviluppo del turismo enogastronomico e, comunque, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali;
c) promozione e organizzazione di fiere e di corsi di formazione professionale, finalizzati all'assistenza tecnica nonché all'informazione scientifica e commerciale, in quanto attività idonee a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomia;
d) attuazione di ogni altra iniziativa idonea a incidere sulla programmazione e sulla gestione delle politiche nazionali, regionali e locali nel settore enogastronomico,
1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti.
2. L'iscrizione al Registro spetta alle associazioni e ai circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3. L'iscrizione può essere revocata solo se viene meno uno dei requisiti per il riconoscimento di cui al citato articolo 2.
3. L'iscrizione al Registro è condizione e presupposto per essere ammessi al godimento di ogni beneficio, ausilio o sovvenzione previsti dalla presente legge, nonché per la fruizione di ogni ulteriore contributo pubblico previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici, di seguito denominato «Forum», composto da un rappresentante dello stesso Ministero che lo presiede e da un rappresentante di ogni soggetto iscritto al Registro di cui all'articolo 5.
2. Il Forum opera nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti in un apposito regolamento predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da adottare con decreto dello stesso Ministro, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I compiti del Forum sono indicati in modo specifico nel regolamento di cui al
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.