PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. La Repubblica promuove e valorizza le associazioni e i circoli enogastronomici, con finalità di pubblica utilità sociale e di divulgazione di una corretta educazione alimentare, volti a promuovere ed a valorizzare le realtà naturalistiche e i prodotti enogastronomici tipici e propri del territorio su cui operano.
      2. Le associazioni e i circoli enogastronomici sono esclusivamente i soggetti di natura pubblica o privata senza fini di lucro, riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 2.
(Requisiti per il riconoscimento).

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, riconosce, ai fini della presente legge, le associazioni e i circoli enogastronomici in possesso dei seguenti requisiti:

          a) costituzione con atto pubblico;

          b) possesso di uno statuto da cui risulti certa la forma democratica dell'associazione o del circolo nonché il rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità ai quali devono conformarsi l'attività e la gestione del soggetto collettivo di cui si chiede il riconoscimento;

          c) sede legale nel territorio nazionale.

Art. 3.
(Ambito soggettivo di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle associazioni ed ai circoli enogastronomici

 

Pag. 4

ai quali concorrono produttori, organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e tutti quei soggetti, singoli o associati, che, pur non produttori, contribuiscono a promuovere e a valorizzare le realtà naturalistiche ed i prodotti enogastronomici tipici del territorio, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Compiti e obiettivi).

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le associazioni e i circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi della presente legge svolgono, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e con soggetti privati, prevalentemente i seguenti compiti:

          a) conservazione, promozione e valorizzazione dei prodotti del patrimonio enogastronomico del territorio su cui insistono ed operano, proteggendo e garantendo i prodotti tipici dell'area geografica di riferimento nonché la loro genuinità, per una piena tutela del consumatore realizzata anche grazie a una stretta integrazione fra territorio e prodotti destinati al consumo;

          b) promozione e organizzazione di ogni iniziativa idonea a conservare e a valorizzare le culture locali presenti sul territorio, in vista di un equilibrato sviluppo del turismo enogastronomico e, comunque, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali;

          c) promozione e organizzazione di fiere e di corsi di formazione professionale, finalizzati all'assistenza tecnica nonché all'informazione scientifica e commerciale, in quanto attività idonee a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomia;

          d) attuazione di ogni altra iniziativa idonea a incidere sulla programmazione e sulla gestione delle politiche nazionali, regionali e locali nel settore enogastronomico,

 

Pag. 5

nonché in ogni altra materia funzionalmente connessa.

Art. 5.
(Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti).

      1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti.
      2. L'iscrizione al Registro spetta alle associazioni e ai circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3. L'iscrizione può essere revocata solo se viene meno uno dei requisiti per il riconoscimento di cui al citato articolo 2.
      3. L'iscrizione al Registro è condizione e presupposto per essere ammessi al godimento di ogni beneficio, ausilio o sovvenzione previsti dalla presente legge, nonché per la fruizione di ogni ulteriore contributo pubblico previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 6.
(Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici).

      1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici, di seguito denominato «Forum», composto da un rappresentante dello stesso Ministero che lo presiede e da un rappresentante di ogni soggetto iscritto al Registro di cui all'articolo 5.
      2. Il Forum opera nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti in un apposito regolamento predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da adottare con decreto dello stesso Ministro, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I compiti del Forum sono indicati in modo specifico nel regolamento di cui al

 

Pag. 6

comma 2, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4.
      4. Il Forum è preposto, in particolare, alla tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 5, ed è titolare di funzioni consultive e propositive.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.